Emergenza Sanitaria
Disposizioni Emergenza Sanitaria

Obiettivo prioritario di Eni è garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. A tal fine in tutte le sedi e i siti operativi Eni, sono adottate tutte le misure necessarie a contrastare e contenere il contagio da Covid-19, a dare adempimento ai provvedimenti emessi dal governo e dalle autorità pubbliche e ad assicurare una corretta gestione delle attività operative, tenuto conto delle specificità degli ambienti di lavoro.

Tutte le misure definite e adottate da Eni sono declinate nel piano di risposta alla pandemia da Sars-CoV-2, allegato al Piano di risposta all'emergenza medica (MERP) presente in ogni sito/sede Eni. I fornitori sono tenuti a chiederne copia tramite il gestore del contratto prima dell’ingresso nei siti Eni per le attività oggetto del contratto e ad adottare tutte le misure ivi indicate per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro in relazione allo scenario di rischio indicato.

Di seguito è riportata una sintesi delle misure di prevenzione adottate.

 

Misure di igiene e prevenzione

Tutti i lavoratori devono innanzitutto adottare costantemente e con attenzione tutte le misure di prevenzione igienico sanitarie di carattere generale utili a ridurre il rischio di infezione previste dall’OMS e dall’autorità sanitaria di riferimento, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno dalla normativa di volta in volta emanata, quali lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con occhi, naso e bocca, coprire naso e bocca in presenza di starnuti e tosse, indossare la mascherina chirurgica/FFP2 a seconda delle situazioni indicate espressamente nel Protocollo del Committente.

Inoltre, per l’accesso e la permanenza nei siti Eni, sono adottate le ulteriori seguenti misure:

  • Misure di prevenzione e comportamentali, di distanziamento di sicurezza e igiene/sanitizzazione personale nei luoghi di lavoro Eni;
  • Rilevazione della temperatura all’ingresso dei siti, con divieto di accesso in caso risulti superiore a 37,5° e in presenza di sintomi respiratori (tosse, difficoltà respiratoria);
  • Adozione dei protocolli di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le linee guida ISS (ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni e di svago).
  • Nuove modalità di accesso e di controllo nei siti Eni che prevedono verifiche, anche a campione, del possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass “base” o “rafforzato”) in corso di validità o della certificazione di esenzione dalla vaccinazione all'ingresso e/o all'interno dei siti.


Dispositivi medici e di protezione individuale (DPI)

Ciascun Datore di Lavoro assicura la fornitura di idonei DPI al proprio personale, in funzione delle proprie valutazioni specifiche di rischio e alla tipologia di attività in atto.

Nei luoghi di lavoro Eni, sono adottate le misure di distanziamento minimo di sicurezza e igiene /sanitizzazione personale e degli spazi quale misura prioritaria di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In Tabella 1 sono indicati gli ambiti di utilizzo, le figure e le situazioni di lavoro che, in aggiunta alle misure tecnico/organizzative di prevenzione (es. mantenimento della distanza minima di sicurezza, misure igienico sanitarie, barriere fisiche, ecc.), prevedono l’utilizzo dei dispositivi medici e di protezione individuale.

 
Accesso ai luoghi di lavoro

L’accesso alle sedi Eni da parte di visitatori/ospiti/contrattisti è ridotto a situazioni di effettive necessità.

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e per la durata da esse definite, ai fini dell'accesso nei siti Eni, è fatto obbligo di possedere ed esibire, a richiesta dell’incaricato, la certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) in corso di validità o la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.  Dal 15 febbraio 2022, è fatto obbligo ai lavoratori con età anagrafica pari o superiore al 50° anno di età, soggetti all’obbligo vaccinale, di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cd. green pass rafforzato). L’obbligo si applica anche a coloro che compiono il 50° anno di età fino al 15 giugno 2022.Nel caso di fornitori assegnatari di contratto che devono poter svolgere la loro attività presso le sedi Eni, è prevista la sottoscrizione di una apposita scheda informativa da parte del Datore di Lavoro del fornitore (Scheda Informativa - Comunicazione ai fornitori - Emergenza Covid-19 Allegato VIII del MERP); il Datore di Lavoro dovrà firmare per presa visione l'apposita scheda informativa ricevuta dal gestore del contratto, assicurando anche la verifica del rispetto del possesso del green pass da parte dei propri lavoratori che svolgono attività nei siti Eni e rinnovando la firma ad ogni variazione del personale impiegato nell’appalto.

Preliminarmente all’ingresso presso le sedi/siti Eni è richiesta, al personale contrattista, la sottoscrizione di una specifica Scheda di Autodichiarazione (Scheda di Autodichiarazione per l’ingresso nei siti Eni) corredata dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, delle misure di prevenzione e comportamentali e misure igienico sanitarie da adottare nei luoghi di lavoro di Eni, del corretto uso delle mascherine, delle condizioni per l’accesso ai siti aziendali in caso di quarantene, isolamento, auto sorveglianza; tale autodichiarazione sarà firmata per presa visione una tantum rispetto al periodo di validità del badge di accesso ai siti Eni, e comunque ogniqualvolta sia richiesta dal committente.

È prevista, altresì:

  • la rilevazione della temperatura all’ingresso dei siti Eni attraverso termocamera e/o termometri infrarossi a distanza, a ogni edificio
  • la verifica del possesso della certificazione verde covid-19 o certificazione di esenzione nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo le modalità previste dalla normativa vigente

In caso di mancata esibizione del green pass o di rilevazione del green pass non valido o mancante, il lavoratore non potrà in alcun modo accedere o permanere nei siti Eni e la violazione riscontrata verrà comunicata al Datore di Lavoro dello stesso. In caso di riscontrata irregolarità, il Datore di Lavoro Eni effettuerà le comunicazioni al Prefetto nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.

L’accesso alle sedi Eni è regolamentato, in sicurezza, per i lavoratori la cui presenza è necessaria per la continuità del business.

Inoltre:

  • per il personale dei fornitori sono individuate modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Saranno previsti bagni dedicati ai contrattisti all’interno dei palazzi uffici;
  • gli spostamenti all’interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
  • le riunioni sono effettuate in modalità a distanza, tramite sistemi di videoconferenza/streaming quale modalità prioritaria. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, potranno essere effettuate in presenza nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • in caso di impatto moderato: il numero dei partecipanti ammessi nelle sale riunioni non potrà superare il 50% della capienza nominale delle sale stesse
    • in caso di impatto elevato: il numero dei partecipanti ammessi nelle sale riunioni non potrà superare il 30% della capienza nominale delle sale stesse e comunque il numero massimo di partecipanti in presenza non potrà essere superiore a 6. In tal caso è obbligatorio l’uso della maschera FFP2 per tutta la durata della riunione.

  • è necessario che gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro.

 
Accesso alle aree di aggregazione

Tenuto conto delle disposizioni delle autorità sanitarie locali e/o nazionali, possono essere previste idonee misure restrittive che comprendono, in relazione alla tipologia del luogo di lavoro:

  • modificazione nella modalità di accesso al servizio mensa (inclusive delle aree connesse alla ristorazione le zone utilizzate dai turnisti);
  • limitazione nella modalità di accesso delle aree ristoro (es: caffetterie, buvette e foresterie);
  • sospensione temporanea o regolamentazione delle attività formative consentite in presenza e degli eventi interni.

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i servizi igienici, gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza interpersonale minima di sicurezza tra le persone che li occupano.

 
Tutela dei lavoratori “fragili”

Eni, in linea con le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e aziendali, mette in atto una serie di azioni volte a tutelare i cd. “lavoratori fragili”, ovvero coloro che, per specifiche condizioni personali di salute, possono essere maggiormente esposti al rischio di contrarre il virus o di subire un aggravamento della propria patologia secondo le disposizioni normative.

È richiesta la massima collaborazione di tutti i fornitori di Eni per recepire le disposizioni emesse dalle Istituzioni competenti e per osservare le conseguenti misure di tutela previste, informando tempestivamente il proprio personale, assicurando una opportuna sensibilizzazione sull’importanza di rispettare le istruzioni comportamentali e di segnalare tempestivamente al gestore contrattuale Eni di riferimento ogni eventuale dubbio o criticità di natura operativa correlati all’applicazione di suddette misure.

 

Gestione dei casi sospetti”, dei casi confermati” e dei “contatti stretti”: quarantene e isolamento

È richiesta la massima collaborazione di tutti i fornitori di Eni per recepire le disposizioni emesse dalle Istituzioni competenti e per osservare le conseguenti misure di tutela previste in caso di gestione dei casi sospetti e dei casi confermati,  in caso di quarantene, isolamento o auto sorveglianza, informando tempestivamente il proprio personale, assicurando una opportuna sensibilizzazione sull’importanza di rispettare le istruzioni comportamentali e di segnalare tempestivamente al gestore contrattuale Eni di riferimento ogni eventuale dubbio o criticità di natura operativa correlati all’applicazione di suddette misure.

I fornitori sono tenuti a seguire tutte le indicazioni di cui al capitolo 5.6 del MERP inerente alla gestione “casi sospetti”, “casi confermati” e “contatti stretti” secondo quanto indicato nella Tabella 2 ivi incluse le condizioni per l’accesso ai siti aziendali.

Per eventuali informazioni, chiarimenti o segnalazioni in merito all’emergenza Coronavirus: Fornitori_Eni_Coronavirus@eni.com


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